Associazione tutela latte fresco
Associazione tutela latte fresco

Risoluzione della commissione parlamentare sul latte fresco : 2 agosto 2001

Bozza di integrazione alla Risoluzione dell’ on. Franz

Risoluzione nelle Commissioni XIII e X
Le Commissioni Permanenti XIII (Agricoltura) e X (Attivita Produttive) della Camera dei Deputati

premesso che:

la circolare 2 agosto 2001, n. 167 del Ministero delle Attività Produttive alla lettera “H) latte” punto 2, interviene sul periodo di validità del latte concludendo che la Legge 3 maggio 1989, n. 169 con i limiti in essa contenuti non puo essere applicata ai latti confezionati in altri Stati membri dell’Unione Europea e ciò sulla base di una presunta conformità con la direttiva 2000/13/CE.

Considerato che:

la direttiva comunitaria n. 92/46, la quale disciplina la produzione di latte alimentare dalla stalla al consumatore non specifica il periodo di massima conservazione del latte pastorizzato fresco;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, nel recepire tale direttiva, ha mantenuto in vigore L’articolo 5 della Legge n. 169 del 1989 in base al quale il termine di conservazione del latte pastorizzato fresco in Italia e fissato in quattro giorni oltre a quello di produzione;
la portata della circolare citata in premessa crea un’oggettiva turbativa nel mercato del latte in Italia oltre a creare reale confusione nei consumatori che si troverebbero di fronte prodotti con etichette analoghe ma con periodi di conservazione clamorosamente diversi (latte italiano 4 giorni, latte ad esempio tedesco 8 giorni);
il regolamento CE n. 2597/97, direttamente applicabile negli Stati membri, prevede le operazioni che sono impiegabili nella produzione di latte alimentare, tra le quali non e compresa la microfiltrazione;
la microfiltrazione e il complesso di operazioni ad essa collegate comportano una sostanziale alterazione del latte impiegato ed e pertanto necessario prevederne I’esclusione nella produzione del latte fresco;
la tutela del consumatore deve essere obiettivo irrinunciabile da perseguirsi anche alla luce dei dettami di Agenda 2000.

Apprezzato che:

all’articolo 5 lettera c) recita testualmente: ” … la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non e utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire un’informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione.

Apprezzato altresi che.

La direttiva citata nasce con la volontà di avvicinare le normative degli Stati membri dell’Unione Europea in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonche la relativa pubblicita.
tutto ciò premesso

CONFERMANO
la portata e l’attualità della Legge 169 del 1989 ed in particolare gli art. 4 e 5, che hanno istituito e regolamentato la denominazione di “fresco” per il latte alimentare,
RITENGONO
la microfiltrazione un processo tecnologico del tutto incompatibile con la produzione del latte “fresco”,
IMPEGNANO IL GOVERNO
a vigilare affinché il latte commercializzato in Italia con la dicitura latte fresco pastorizzato, ovunque prodotto, rechi il termine di scadenza previsto dalla Legge 169/89 (5 giorni compreso quello di produzione)
a svolgere controlli specifici tesi ad accertare che il latte fresco pastorizzato non sia stato sottoposto al processo di microfiltrazione.

On. Daniele Franz