Le leggi del latte
Le leggi del latte
Decreto 27 giugno 2002: Etichettatura del latte fresco
Decreto 20 agosto 2002: Rettifica al Decreto Ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco
Decreto 17 giugno 2002: Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare
- R.D. 9 maggio 1929 n° 994: approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato ai consumo diretto.
- Legge 29 novembre 1965 n° 1350: divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall’estero per I’industria degli alimenti, per il bestiame ed i mangimi.
- Legge 11 aprile 1974 n° 138, integrata della legge 30 ottobre 1985 n° 527: nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per I’alimentazione umana; utilizzo del latte in polvere nei distributori automatici.
- Legge 14 marzo 1977 n° 89: sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero.
- O.M. 11 ottobre 1978: limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande.
- D.M. 7 gennaio 1984: elenco delle sostanze per cui sono prescritte ai fini del trasporto specifiche dichiarazioni di scorta; integrato dal D.M. 22 settembre 1972.
- Regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla protezione delta denominazione del latte e dei proclotti lattiero caseari all’atto della loro commercializzazione.
- D.M. 14 maggio 1988 n° 212: attuazione delta Direttiva CEE n 85/397 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.
- Legge 3 maggio 1989 n° 169: disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.
- Decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 19 settembre 1994: determinazione di un valore massimo di furosina per il latte pastorizzato in flusso continuo e the risulta perossidasi positivo.
Linee guida per la normativa relativa al latte fresco
Denominazione “Latte Fresco”
La denominazione di “latte fresco” è prevista dalla legge italiana 169/89 come categoria specifica nell’ambito del latte pastorizzato.
I requisiti fondamentali che vengono specificati della legge per denominare il prodotto “latte fresco” sono:
materia prima rispondente al DPR 54
un solo trattemento termico di pastorizzazione entro 48 h dalla raccolta ad una temperatura compresa fra 72° e 80° per un tempo inferiore a 15″ per tutta la materia costituente il latte (parte magra e parte grassa).
la presenza nel prodotto finale delle seguenti caratteristiche:
- perossidasi positiva
- fosfatasi negativa
- presenza di sieroproteine solubili almeno al 14%.
La legge definisce anche il “latte fresco di alta qualità” imponendo ulteriori requisiti:
-caratteristiche di qualità per la materia prima
-qualificazione dell’allevamento da parte dell’ASL (caratteristiche del prodotto e requisiti igienico-sanitari)
Quindi un latte può essere denominato “fresco pastorizzato” se rispetta i requisiti di prodotto e di processo indicati dalla legge 169/89.
Prodotti che rispettano la normativa europea, ma non la 169/89, potranno utilizzare la denominazione europea di “latte pastorizzato” o “latte pastorizzato ad elevata temperatura”.